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NUOVE PROROGHE IN MATERIA DI SICUREZZA DOPO IL DIFFERIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA

 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 

Per capire cosa cambia con la proroga dello stato di emergenza e il decreto legge n. 83 è possibile fare riferimento a quanto indicato nello stesso Comunicato Stampa “interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale”.

Inoltre con le proroghe rimangono attive alcune disposizioni:

- le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;

- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

- per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;

- misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

- in tema di lavoro agile;

- per l’edilizia scolastica.

 

In materia di salute e sicurezza, in relazione a queste ultime disposizioni di proroga si segnala la possibilità da parte del Governo di adottare ancora nuovi D.P.C.M. di modifica delle attuali misure vigenti in materia COVID-19.

Ad esempio con riferimento a quelle previste dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, la cui efficacia era stata prorogata al 31 luglio 2020 dal D.P.C.M. 14 luglio 2020 e che ora viene ulteriormente prorogata, in attesa dell'emanazione di un futuro D.P.C.M. Tra queste misure sono chiaramente comprese quelle che riguardano l’obbligo, tuttora vigente, per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei vari protocolli condivisi.

Ricordiamo poi nel dettaglio la proroga al 15 ottobre riguardo all’assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio.

La proroga vale poi anche per la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni con validazione delle stesse da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Inail (Art. 15 D.L. 18/2020 - Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).

 

 

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03/08/2020